(1) I permessi di pesca possono essere rilasciati dall'acquicoltore solamente a persone in possesso dell'abilitazione alla pesca di cui all'articolo 11/bis, salvo le deroghe ivi contenute, utilizzando a tal fine moduli messi a disposizione dall'ufficio provinciale competente per la pesca. Non sono validi i permessi di pesca rilasciati diversamente.
(2) L'ufficio provinciale competente per la pesca può esonerare dalla prescrizione di cui al comma 1 le associazioni di pesca per le quali tale obbligo comporterebbe grandi difficoltà tecniche dovute al numero elevato di associati ovvero di acque da pesca che esse coltivano.16)