(1) Il patrimonio dell’Istituto è costituito da:
(2) I beni patrimoniali sono iscritti separatamente per la sede principale e per le singole scuole di musica in appositi registri d’inventario. I registri sono tenuti in conformità alle vigenti norme provinciali.
(3) La Giunta provinciale mette a disposizione dell’Istituto, a titolo gratuito, un edificio o dei locali con arredi e attrezzature per la sua sede ufficiale e per le sezioni annesse.