(1) Per l’assolvimento dei compiti di didattica musicale l’Istituto si avvale del personale docente messo a disposizione all’Istituto dalla Giunta provinciale.
(2) I concorsi per la copertura delle cattedre d’insegnamento sono predisposti ed attuati dalla Ripartizione provinciale Personale in collaborazione con l’Istituto.
(3) Il trattamento economico e giuridico del personale docente è regolato dai rispettivi contratti collettivi per il personale docente provinciale.
(4) Per particolari esigenze il consiglio di amministrazione può assumere personale specializzato con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo inferiore ad un anno.
(5) L’Istituto può mettere a disposizione il proprio personale docente ad altri enti ed organizzazioni con apposite convenzioni.