(1) Le scuole di musica sono accessibili a tutti coloro che presentano l’idoneità necessaria per seguire un corso nella materia desiderata.
(2) Se, a causa di problemi di personale, alla scuola di musica non possono essere ammessi tutti gli aspiranti, la decisione in merito all’ammissione spetta al direttore o alla direttrice della scuola di musica. In sede di valutazione si considerano in particolare l’idoneità e l’età dell’aspirante, nonché eventuali altri requisiti che ne legittimano l’ammissione. Il consiglio di amministrazione dell’Istituto fissa opportuni criteri.
(3) Gli allievi frequentanti la scuola di musica sono tenuti al pagamento di una retta adeguata. Il consiglio di amministrazione determina annualmente l’ammontare della retta per tutte le scuole di musica, in considerazione del tipo di corsi e della situazione economica della rispettiva famiglia.