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b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 251)
Istituzioni di istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana

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1)
Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.

Articolo 9 (Compiti delle scuole di musica)

(1) Le scuole di musica provvedono alla diffusione della musica come caposaldo della cultura europea. Diffondono e rafforzano l’identità culturale del gruppo linguistico di appartenenza, creando al tempo stesso anche un collegamento con la musica di altri ambienti culturali. Fanno parte del sistema formativo provinciale.

(2) Le scuole di musica pianificano, organizzano e svolgono molteplici attività di insegnamento musicale per il rispettivo bacino di utenza. Con un ampio ventaglio di offerte di corsi strumentali e vocali e con attività di canto corale e musica d’insieme assolvono un importante compi-to di educazione pubblica, contribuendo in misura determinante allo sviluppo com-plessivo della personalità di bambini e giovani.

(3) Su richiesta del direttore o della direttrice di scuola di musica competente o su richiesta di singoli direttori o direttrici delle scuole per l’infanzia e delle di scuole pubbliche, le scuole di musica possono, nel quadro di convenzioni, prestare servizi di didattica musicale anche a scuole per l’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, associazioni ed altri organismi. I relativi accordi e convenzioni sono soggetti all’ap-provazione del consiglio di amministra-zione dell’Istituto.

(4) Per garantire una procedura il più possibile equivalente, i compiti e le attività delle scuole di musica sono disciplinati dal consiglio di amministrazione dell’Istituto con un apposito regolamento, un piano dell’offerta formativa musicale e delle direttive orientate alla qualità.

(5) Nell’ambito dei loro programmi didattici le scuole di musica possono anche svolgere attività al di fuori del calendario scolastico ufficiale.

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