(1) Il comitato artistico è composto di cinque membri esperti, tutti appartenenti al gruppo linguistico italiano, la cui maggioranza non può essere formata da dipendenti dell'istituto ed è nominato per la durata in carica del consiglio di amministrazione dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per le attività scolastiche e culturali in lingua italiana.
(2) I singoli membri possono essere riconfermati.
(3) I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quei membri che sostituiscono.
(4) Alle riunioni del comitato artistico prendono parte con voto consultivo il Presidente del consiglio di amministrazione ed il direttore didattico del corso.