(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti appartenenti al gruppo linguistico italiano, nominati dalla Giunta provinciale per la durata in carica del consiglio di amministrazione.
(2) Il collegio dei revisori compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione dell'istituto e compila in merito una relazione annuale da allegare al conto consuntivo.