(1) Il consiglio di amministrazione dell'istituto è composto di cinque membri, tutti appartenenti al gruppo linguistico italiano, ed è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per le attività scolastiche e culturali del gruppo linguistico italiano e dura in carica per il periodo della legislatura provinciale.
(2) Del consiglio di amministrazione fa parte, inoltre, il presidente del comitato artistico a partire dalla sua nomina.
(3) I singoli membri del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.
(4) I membri del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quei consiglieri che sostituiscono.
(5) Il consiglio di amministrazione delibera in merito a tutte le questioni che riguardano la gestione dell'istituto e che non rientrano nelle competenze di altri organi.
(6) In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.