Pubblicata nel B.U. 27 aprile 1977, n. 22 - Numero straordinario.
(1) I benefici previsti dall'articolo 61 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, trovano applicazione nei confronti del personale regionale della carriera direttiva, inquadrato nei ruoli provinciali in base alla presente legge, purché lo stesso risulti essere stato in servizio presso la Regione Trentino-Alto Adige alla data di entrata in vigore della succitata legge.