In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 111)
Norme concernenti il passaggio del personale della Regione Trentino-Alto Adige nei ruoli della Provincia autonoma di Bolzano e modifiche al vigente ordinamento del personale.

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 27 aprile 1977, n. 22 - Numero straordinario.

Art. 10

(1) Al personale della carriera ausiliaria dei vari ruoli incaricato di svolgere mansioni di coordinamento del servizio commessi, del servizio telefonico, del servizio degli agenti tecnici od operai addetti alla manutenzione del patrimonio provinciale o di esercitare mansioni di capoofficina o di capoautorimessa o di capo di squadre di operai nei vivai forestali, nei cantieri di lavori forestali o idraulico-forestali o idraulici o dell'azienda foreste demaniali o nei magazzini di deposito e nei cantieri di lavoro del servizio costruzione e manutenzione strade provinciali e comunali, è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità non pensionabile nell'ammontare mensile di lire 35.000.

(2) L'incarico dello svolgimento delle mansioni di coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è conferito dall'assessore al personale, su proposta dell'assessore competente, sentito il parere del Consiglio per l'organizzazione ed il personale, per un periodo comunque non superiore ad un quadriennio e può essere rinnovato. Può essere revocato anche prima della scadenza con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per il conferimento. I criteri generali di definizione delle condizioni che possono determinare la necessità di conferire mansioni di coordinamento saranno stabiliti con regolamento di esecuzione. In caso di assenza dal servizio di durata superiore a 60 giorni, escluso il congedo ordinario, l'incarico è sospeso. 5)

(3) I dipendenti investiti dei compiti di cui al primo comma, addetti ai servizi forestali, idraulico-forestali, idraulici e dell'azienda foreste demaniali, sono considerati agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.

5)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 48 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActionArt. 1-3.   
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11   
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionAllegati A-D
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico