In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 461)
Integrazioni della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, concernente: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1976, n. 51.

Art. 3

(1) Coloro che abbiano fatto valere il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, rispetto a beni per i quali abbiano presentato domanda di acquisto i titolari del diritto di preferenza di cui alla lettera a) del medesimo articolo o rispetto a beni inclusi nel decreto di cui all'articolo 5 della medesima, possono far valere il titolo medesimo su altri beni immobili, alle condizioni indicate nella stessa lettera b), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Le persone che possono far valere il diritto di preferenza di cui al secondo comma, lettere a) e b), dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e che non abbiano fatto valere lo stesso entro il termine di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono esercitarlo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché per lo stesso bene non sia stata presentata domanda entro il termine di cui al citato articolo 3 da parte di persone con gli stessi titoli di preferenza.