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a) Legge provinciale17 agosto 1976, n. 361)
Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia
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1)
Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.

Art. 3 (Scuole materne provinciali e private)     delibera sentenza

(1)  La Provincia istituisce con deliberazione della Giunta provinciale le scuole materne provinciali, che hanno carattere di istituzione pubbliche.3)

(2) 2)

(3) 2)

(4) 2)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 12.05.1997 - Assistenti di scuola materna - compiti inerenti ai servizi di cucina e di pulizia - spese di vitto - collaborazione al servizio di refezione - possesso del libretto sanitario
3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.