(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1975 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa di Risparmio della provincia di Bolzano, affidataria del servizio di tesoreria, è convalidata nella gestione medesima alle condizioni che nel relativo contratto disciplinavano il servizio di tesoreria.
(2) La Giunta provinciale può prorogare la gestione di cui al primo comma, alle medesime condizioni, fino all'affidamento del servizio a norma dell'articolo 1 della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1976.