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a) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 551)
Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica

1)

Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1976, n. 3.

Art. 1

(1) L'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"I nuovi cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 m dalle zone residenziali. La Giunta provinciale, su parere conforme del Comitato provinciale di sanità, che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, nell'approvare il piano urbanistico comunale o di modifiche allo stesso, può autorizzare per motivi oggettivi una distanza minore, comunque non inferiore a 25 m. 2).

(2) I cimiteri esistenti, che si trovano nell'immediata vicinanza di zone residenziali edificate, possono essere ampliati indipendentemente dalle suddette distanze, quando non vi si oppongono ragioni igieniche. In tal caso la Giunta provinciale prima di approvare il piano urbanistico comunale o una modifica allo stesso, deve sentire il Comitato provinciale di sanità, che si deve esprimere entro il termine perentorio di 60 giorni.

(3) Previo parere favorevole del Comitato provinciale di sanità, la Giunta provinciale nell'approvazione di piani urbanistici comunali o di modifica agli stessi può egualmente autorizzare zone residenziali fino ad una distanza di 25 m dal cimitero esistente, quando ciò è richiesto da esigenze urbanistiche e non vi si oppongono motivi igienici.

(4) Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al primo e al terzo comma del presente articolo è vietata la costruzione di nuovi edifici. Tale disposizione non si applica ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma. L'ampliamento di opere pubbliche o la costruzione ex novo delle stesse sono ammessi previo parere della commissione distrettuale per i cimiteri. 3)

(5) Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere ricostruiti, ampliati nella misura massima del 10 per cento e trasformati nei limiti delle norme urbanistiche. Inoltre è consentito, per ragioni aziendali, l'ampliamento funzionale di tali fabbricati, purché la distanza della nuova parte del fabbricato dal cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente." 3)

2)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 70 della L.P. 21 novembre 1983, n. 45.

3)

I commi 4 e 5 sono stati sostituiti dall'art. 37 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 2  delibera sentenza

(1) Onde sveltire e rendere più funzionali, attraverso un opportuno decentramento di competenze, le procedure amministrative da osservare per la realizzazione di progetti concernenti edifici scolastici, impianti sportivi, piscine, acquedotti, bagni pubblici e simili, è demandato alla commissione edilizia comunale - costituita ai sensi dell'articolo 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale approvato con D. P.G. P. 23 giugno 1970, n. 20 - il compito di esprimere il parere previsto dall'articolo 24, lettera E), e dall'articolo 228 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche) sui menzionati progetti di qualsiasi importo, predisposti per iniziativa della Provincia, dei Comuni, delle comunità comprensoriali, dei consorzi fra enti pubblici locali e dei privati o consorzi fra privati.

(2) La commissione edilizia, nell'esprimere il suo parere, dovrà altresì tenere in considerazione le vigenti leggi in materia di barriere architettoniche in tutti gli edifici e servizi di pubblica utilità.

(3) Ai fini di cui sopra, la composizione della commissione edilizia comunale, della quale fa parte l'ufficiale sanitario quale membro di diritto, può essere integrata con un esperto in materia di igiene e sanità e di legislazione sanitaria, designato dall'Assessore provinciale alla sanità, su motivata richiesta del sindaco.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003 - Valutazione di impatto ambientale - progetti sotto soglia - parere negativo del presidente del Comitato VIA

Art. 3

(1) La commissione edilizia comunale esprime sui progetti il parere di cui all'articolo 2 contestualmente a quelli già di sua competenza a norma delle vigenti disposizioni.

(2) Il verbale della seduta deve riportare per esteso, a pena di nullità, l'esplicito e motivato avviso sia dell'ufficiale sanitario sia dell'esperto di cui al terzo comma dell'articolo 2.

(3) Non può farsi luogo alla concessione della licenza di costruzione qualora l'ufficiale sanitario si sia pronunciato sfavorevolmente nel corso della seduta.

(4) Avverso l'atto di diniego della licenza di costruzione, gli interessati possono ricorrere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento negativo, al Comitato provinciale di sanità.

Art. 4

(1) Sui progetti di qualsiasi importo per ospedali, sanatori, cimiteri ed opere igieniche di ogni genere, escluse quelle elencate al precedente articolo 2, nonché quelle disciplinate dalle leggi provinciali sulla tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo, il parere previsto dall'articolo 228 del T.U. delle leggi sanitarie viene espresso dal Comitato provinciale di sanità, la cui composizione può essere integrata con uno o più esperti in materia di igiene e sanità, legislazione sanitaria o protezione ambientale, a discrezione dell'Assessore alla sanità, in relazione alla complessità ed all'importanza del progetto da esaminare.

Art. 5

(1) I regolamenti locali di igiene e sanità, di cui all'articolo 218 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) devono adeguarsi agli "standard" fissati dalla Giunta provinciale con regolamento di esecuzione, previo parere del Comitato provinciale di sanità e della commissione urbanistica provinciale.

Art. 6

(1) In materia di edilizia scolastica, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, si applica la legge statale.

(2) Con regolamento di esecuzione della presente legge sarà regolata la possibilità della concessione di derogare alle norme tecniche relative all'edilizia scolastica, emanate in base all'articolo 11, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(3)(4)  4)

4)

Il terzo e quarto comma sono stati abrogati dall'art. 11 della L.P. 21 luglio 1977, n. 21.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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