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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 26   delibera sentenza

(1)  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

  1. chiunque abusivamente estragga o asporti dal demanio idrico provinciale materiale di qualunque genere in particolare ghiaia, sabbia, ciottoli o altro materiale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 432 a Euro 4.315; il trasgressore soggiace inoltre, all'obbligo del pagamento del valore commerciale del materiale asportato; 85)
  2. chiunque senza autorizzazione realizzi opere, scavi e depositi, anche di carattere precario, nell'alveo, sulle sponde o argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 432 a Euro 4.315. Se uno di questi fatti è commesso entro le fascie di rispetto, la sanzione pecuniaria è diminuita della metà; 85) 
  3. chiunque abusivamente occupi terreni appartenenti al demanio idrico provinciale o lì attraversi con ponti, funivie, linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti, piste da sci e simili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 219 a Euro 2.157; 85) 
  4. chiunque abusivamente tagli o danneggi le piante sul demanio idrico provinciale ovvero transiti o eserciti il pascolo sulle sponde e sugli argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 86 a Euro 432; 85) 
  5. chiunque non ottemperi alle ordinanze emesse dagli organi competenti nell'ambito della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 432 a Euro 4.315; 85) 
  6. chiunque non osservi le prescrizioni generali o speciali delle concessioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 86 a Euro 863; 85) 
  7. chiunque rimuova e alteri i termini che delimitano i confini del demanio idrico provinciale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a Euro 432 per ogni termine rimosso o alterato; 85) 
  8. chiunque con propria azione od omissione fa sorgere o persistere il pericolo di uno straripamento, di un'inondazione, di un indebolimento o rottura di un'opera o struttura idraulica, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.726 a Euro 17.260; 85) 
  9. ogni altra opera o attività di cui agli articoli 93 e seguenti del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 219 a Euro 2.157. 85) 

(2)  Il trasgressore è tenuto al ripristino, a proprie spese, dello stato primitivo oppure al restauro o al risarcimento in denaro del danno arrecato al demanio idrico provinciale.

(3)  Se il trasgressore non ottempera alla relativa ordinanza entro il termine prefissato, può essere provveduto d'ufficio.

(4)  Nei casi in cui una trasgressione sia di particolare gravità, potrà essere disposto, ai sensi dell'articolo 11, l'immediato ripristino d'ufficio dello stato precedente, fatto salvo l'obbligo di procedere ove possibile, all'accertamento dei responsabili per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per la riscossione delle spese sostenute.

(5)  Alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'Agenzia per la Protezione civile, mediante esecuzione forzata in osservanza delle norme del T.U. approvato con decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla riscossione coatta delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. 86)

(6)  Per l'accertamento delle trasgressioni e le applicazioni delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.87) 

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 328 vom 11.11.1998 - Übertretung von wasserpolizeilichen Vorschriften - Einspruch gegen Bußgeldbescheide - ordentliches Gericht
85)
Gli importi sono stati così sostituito dall'art. 1, comma 6, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
86)
L'art. 26, comma 5, è stato così modificato dall'art. 2, comma 52dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
87)
L'art. 26 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11; il comma 5 è stato successivamente modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.