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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 16

(1)  È fatto obbligo ai titolari di serbatoi artificiali di qualsiasi tipo o uso chiedere all'Agenzia per la Protezione civile  l'autorizzazione e le modalità ritenute opportune per lo scarico ogni qualvolta questo si rendesse necessario, per prevenire ed evitare danni ai corsi d'acqua del demanio idrico, attribuito alla Provincia a norma dell'articolo 5 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. La Provincia si attiene alle direttive, di cui all'articolo 7, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 381/1974. 72)

72)
L'art. 16, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 42 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.