(1) La rimanente quota del 25 per cento del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata con deliberazione della Giunta provinciale al finanziamento di quelle opere che, prescindendo dai criteri di suddivisione di cui all'articolo 3, sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie ed urgenti e che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione economica del Comune.16)
(2) Con questa quota del fondo è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dell'articolo 3, ove si renda necessario operare interventi compensativi in favore di quei comuni ai quali l'automatismo dei criteri di suddivisione dei fondi congiuntamente al finanziamento di opere in base ad eventuali programmi particolari non assicura un concorso finanziario della Provincia commisurato alla reale entità dei bisogni.17)