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c) Legge provinciale11 giugno 1975, n. 271)
Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.
2)
Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 3 (Opere interessanti singoli Comuni Criteri di suddivisione del fondo)

(1)  Una quota pari al 75 per cento del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere di interesse dei singoli comuni.12) 

(2)  Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale determina le somme spettanti a ciascun Comune, adottando i seguenti criteri:

  1. un ventesimo in parti uguali tra tutti i Comuni;
  2. la rimanente somma:
    1. per il 45% in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun Comune, quale risulta dai più recenti dati ufficiali pubblicati dall'Istituto centrale di statistica;
    2. per il 55% in proporzione alla superficie di ciascun Comune con il limite massimo di un ettaro per abitante.

(3)  La ripartizione effettuata a norma del comma precedente è valida per i tre esercizi finanziari contemplati dal piano.

(4)  Il totale delle somme assegnate ai singoli Comuni, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta provinciale.

(5)  Fino all'entrata in vigore di piani generali o di settore, è riservata ai Comuni la decisione sull'impiego delle somme loro assegnate.

(6)  È riservata al consiglio comunale la decisione sull'impiego, entro i limiti di destinazione di cui all'articolo 2, delle somme assegnate al singolo comune. L'iscrizione nel bilancio comunale e il relativo impiego dei fondi per investimenti pubblici costituisce la prova dell'impiego regolare delle somme stesse.13) 

(7)  A partire dall'anno finanziario 1988 il fondo di cui al primo comma viene erogato a favore dei comuni in due soluzioni: la prima rata entro il 31 maggio e la seconda rata entro il 30 settembre.14) 

12)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.
13)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
14)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.P. 22 marzo 1988, n. 9.
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