(1) Ove per il finanziamento di opere pubbliche i Comuni o i loro consorzi deliberino l'assunzione di mutui presso istituti di credito, la Giunta provinciale è autorizzata a garantire le rate di ammortamento a carico degli enti mutuatari.
(2) Nel caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite delle suddette rate da parte degli enti mutuatari, dietro semplice notificazione dell'insolvenza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, l'Amministrazione provinciale provvede al pagamento delle quote scadute, aumentate degli interessi, con ciò sostituendosi all'ente mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Ricorrendo questa ipotesi, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare sulle somme di spettanza del tesoriere dell'ente inadempiente, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari a ciascuna quota scaduta e non pagata, aumentata degli interessi applicati dall'istituto mutuante.
(3) Per l'erogazione delle eventuali spese derivanti dalla concessione di garanzia e per i corrispondenti conseguenti recuperi delle somme pagate è autorizzata annualmente l'iscrizione di appositi capitoli di entrata e di uscita nel bilancio provinciale.