(1) Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, immediatamente dopo la emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.