(1) Nessun luogo pubblico può essere intitolato al nome di persone decedute da meno di dieci anni. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori/benefattrici o dedicati ai caduti in guerra, può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno di dieci anni.
(2) La Giunta provinciale, sentito il/la Soprintendente, può consentire deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, quando l'intitolazione o la dedica è fatta a persone particolarmente benemerite per la collettività. 15) 16)