(1) 10)
(2) 11)
(3) I provvedimenti del/della Soprintendente, concernenti cose immobili giacenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, previste dagli articoli 4, 10 e 23 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, vengono adottati previo parere della seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37. 12)
(4) Qualora il/la Soprintendente intenda adottare il proprio provvedimento in difformità dal parere della commissione di cui al terzo comma del presente articolo, presupposto indispensabile per l'emanazione dell'atto è il parere favorevole congiuntamente espresso dagli Assessori cui sono affidate le materie della tutela del paesaggio e dei beni culturali. 13)
(5) Contro i provvedimenti del/della Soprintendente, adottati ai sensi del terzo comma, gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione degli stessi, qualora si tratti di questioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, al collegio di tutela del paesaggio di cui all'articolo 9 della stessa legge, e qualora si tratti di questioni di cui all'articolo 12 della stessa legge alla Giunta provinciale.14)