(1) Sul territorio provinciale è vietato usare rivelatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque intenda farne uso deve chiedere l'autorizzazione al/alla Soprintendente specificandone le finalità di utilizzo. 27)
(2) Per aree dichiarate di interesse archeologico l'autorizzazione deve essere concessa di volta in volta.
(3) Chiunque utilizzi rivelatori di metalli senza autorizzazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. In zone di interesse archeologico la sanzione è triplicata.
(4) Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo spetta al personale della Ripartizione provinciale Beni culturali di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, a tal fine autorizzato, nonché agli organi di controllo delle Ripartizioni provinciali Natura e paesaggio e Foreste, agli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Provincia, agli organi di pubblica sicurezza.28)