(1) Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione il bene culturale subisce un danno, il/la Soprintendente ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Qualora tali opere abbiano rilievo urbanistico edilizio, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato. 22)
(2) In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, si provvede d'ufficio all'esecuzione a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali della Provincia.
(3) Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile deve corrispondere alla Provincia una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
(4) Se la determinazione della somma fatta dal/dalla Soprintendente i non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata dalla Giunta provinciale, sentito un esperto in materia.23) 24)