(1) Se non diversamente disposto con legge provinciale, in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio storico, artistico ed etnografico, sono applicate le disposizioni statali. Le funzioni attribuite agli organi periferici dello Stato sono esercitate dal direttore/dalla direttrice della ripartizione competente in materia di beni culturali nella funzione di Soprintendente ai beni culturali beni culturali e quelle attribuite agli organi centrali sono esercitate dalla Giunta provinciale. 2)
(2) Contro i provvedimenti del/della Soprintendente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.3) 4)