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a) LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 151)
Contributi a favore di Comuni, Consorzi ed altri Enti per l'acquisizione di terreni, per la progettazione e l'apprestamento di infrastrutture per la costruzione di zone commerciali

1)

Pubblicata nel B.U. 18 febbraio 1975, n. 10.

Art. 1

(1) Onde consentire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo attraverso un processo di concentrazione e di integrazione delle attività commerciali e dei servizi paracommerciali in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese e/o a concedere contributi per l'acquisto, la progettazione e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di imprese commerciali all'ingrosso, piazzali e stands per l'esercizio del commercio ambulante ed altre attrezzature comunitarie di carattere paracommerciale. 2)

(2) La Giunta provinciale è autorizzata altresì a sostenere spese in forma diretta, o tramite terzi in base ad apposita convenzione, e/o a concedere contributi per l'acquisto, la progettazione e la realizzazione di strutture commerciali e paracommerciali quali centri fieristici, centri servizi, centri doganali, centri polifunzionali ad uso anche commerciale e paracommerciale. 3)

(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare anticipazioni in corso d'opera, in una o più soluzioni, fino al 50 % dell'ammontare della spesa prevista. 3)

2)

Modificato dall'art. 6 della L.P. 10 dicembre 1976, n. 48.

3)

I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 5 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.

Art. 2

(1) Possono beneficiare dei contributi i Comuni, i loro consorzi ed altri enti promotori.

Art. 3

(1) I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi fino all'80 % della spesa sostenuta. 4)

(2) L'individuazione delle zone per insediamenti produttivi di carattere commerciale e l'espropriazione per pubblica utilità dei terreni in esse compresi sono regolati dalle norme di cui agli articoli dal 7 al 15 compreso e dal 34 al 40 compreso della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e norme di attuazione con particolare riferimento all'articolo 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15.

4)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.

Art. 4

(1) L'ammissione a contributo è subordinata alla rispondenza dell'area commerciale programmata alle finalità generali di razionalizzazione dell'attività distributiva.

(2)  5)

5)

Abrogato dall'art. 25 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 5   5)

5)

Abrogato dall'art. 25 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 6

(1) Le domande per la concessione di contributo devono essere indirizzate all'Assessorato provinciale cui è affidata la materia del commercio, corredate della seguente documentazione:

  • a)  copia della delibera dell' ente promotore con la quale viene deciso di procedere alla costruzione della zona commerciale;
  • b)  copia della delibera relativa all' approvazione del preventivo di spesa relativo anche alla progettazione ed imputazione della stessa al corrispondente capitolo del bilancio;
  • c)  relazione tecnico-illustrativa sull' ubicazione della zona commerciale;
  • d)  progetto di massima dei lavori di infrastrutturazione della zona;
  • e)  piano di finanziamento dei lavori e degli acquisti;
  • f)  programma di insediamento delle aziende ed enti commerciali e paracommerciali.

Art. 7

(1) Sull'ammissibilità delle opere a contributo si pronuncia la Giunta provinciale sentita la commissione di cui all'articolo 5.

Art. 8

(1) La concessione del contributo è disposta con decreto dell'Assessore provinciale cui è affidata la materia del commercio.

(2) L'importo del contributo è commisurato alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dall'ente promotore richiedente quale risulta dalla relativa delibera.

Art. 9

(1) L'erogazione ha luogo:

  • -  per il 50 % all' atto dell'emanazione del decreto dell'Assessore provinciale cui è affidata la materia del commercio che dispone la concessione del contributo sulla base del preventivo di spesa;
  • -  per il 50 % all' atto della trasmissione alla Giunta provinciale delle delibere di liquidazione delle spese, previo accertamento dell'acquisizione dei terreni e della regolare esecuzione delle opere ammesse a contributo e previa annotazione sul libro fondiario, del vincolo di destinazione ad uso commerciale e paracommerciale a carico dell'area sovvenzionata.

(2) Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, l'Assessore provinciale cui è affidata la materia del commercio, ridurrà, con proprio decreto, il contributo in misura proporzionale.

(3) L'accertamento della regolare esecuzione delle opere, previste alla lettera b) dell'articolo 3 della presente legge, viene effettuato dagli organi tecnici della provincia.

Art. 10

(1) Gli enti beneficiari del contributo sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso commerciale e paracommerciale delle aree realizzate con il concorso della presente legge, per un periodo di 25 anni. Tale destinazione non potrà venire mutata senza il preventivo benestare della Giunta provinciale.

(2) Il vincolo dell'indisponibilità viene annotato nel libro fondiario ad istanza del beneficiario del contributo provinciale.

(3) In caso di inosservanza del vincolo, la Giunta provinciale dispone il recupero di tutto o di parte del contributo erogato, secondo le norme di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 6)

6)

Il comma 3 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 11

(1) All'atto del trasferimento delle aree ai soggetti interessati, gli enti beneficiari del contributo devono richiedere garanzie riguardanti la destinazione ad uso commerciale o paracommerciale delle aree assegnate, l'occupazione della manodopera, l'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni ed i sindacati di categoria.

(2) Tali impegni devono risultare da apposita convenzione da stipularsi per atto pubblico tra gli enti beneficiari e l'acquirente, nella quale dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempienza o di trasgressione, le forme e le modalità di recupero delle aree nel caso di cessazione dell'attività commerciale.

(3) Ogni trasferimento totale o parziale di terreno sovvenzionato deve essere autorizzato con decreto del Presidente della giunta provinciale. Resta in tal caso l'obbligo di trasferire agli aventi causa gli obblighi contenuti nella convenzione.

Art. 12

(1) Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

(2) Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario corrente possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi e comunque entro i limiti stabiliti dall'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato. 7)

(3) Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

7)

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 11 della L.P. 14 gennaio 1976, n. 3.

Art. 13   8)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)

Omissis.