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b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 3 (Aventi diritto)      delibera sentenza

(1)  Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadini dell'Unione Europea frequentanti istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
  2. cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano, che frequentano istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
  3. cittadini dell'Unione Europea, residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. 15)
  4. cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani; 16)
  5. cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano [da almeno cinque anni], che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. 17) 18)
massimeDelibera 10 gennaio 2023, n. 6 - Criteri per i servizi di trasporto scolastico e per i servizi di trasporto per bambine e bambini delle scuole dell’infanzia
massimeCorte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della residenza quinquennale
15)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
16)
La lettera d) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 3, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12, e successivamente così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.
17)
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 3, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.
18)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittima la lettera e) dell'art. 3, comma 1, limitatamente alle parole „da almeno cinque anni“.
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