(1) 4)
(2) 5)
(3) La Provincia promuove il diritto allo studio attraverso:
(4) Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono destinati ad alunni il cui nucleo familiare disponga di una situazione economica non superiore alla soglia stabilita con regolamento di esecuzione. 10)
(5) La valutazione della situazione economica avviene sulla base del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. 11)
(6) Le condizioni di accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 4 sono disciplinate con regolamento di esecuzione, con il quale viene determinato il valore della situazione economica (VSE) massimo ammissibile al fine di ottenere la prestazione. 12) 13)
(7) Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre alle misure previste al comma 3, la Provincia autonoma di Bolzano può realizzare direttamente interventi o conferire incarichi nonché acquistare beni e servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti. 14)