(1) La Provincia promuove studi, progetti e iniziative finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentivazione di un trasporto merci sostenibile ed ecocompatibile.
(2) Per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse economico generale, ai sensi della decisione della Commissione Europea 2012/21/UE del 20 novembre 2011. 12)