(1) La gestione dell'aeroporto civile di Bolzano è affidata ad una società di capitali, individuata in conformità alle leggi vigenti.
(2) La società di gestione opera nel rispetto delle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia.
(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità, la durata e le altre condizioni della gestione. Con il medesimo regolamento sono anche disciplinati i rapporti tra la società di gestione, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e le altre amministrazioni coinvolte nella gestione dell'aeroporto, con riferimento alle rispettive competenze.16)