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a) LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 181)
Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 novembre 1974, n. 55.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.

Art. 6

(1)  Le spese di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio minerario indisponibile, comprese le pertinenze annesse, non ancora assentito in concessione o trasformato in permesso di ricerca, possono essere assunte dall'Amministrazione provinciale. 7) 

(2)  Le relative prestazioni possono essere svolte direttamente dalla Amministrazione provinciale o ricorrendo a ditte minerarie o personale qualificato.

7)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.