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b) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 781)
Autorizzazione di un nuovo limite di spesa per l'esecuzione di un piano di intervento finanziario per agevolare la realizzazione di opere pubbliche in base alla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28

1)

Pubblicata nel B. U. 11 dicembre 1973, n. 53.

Art. 1

(1) Per la concessione dei contributi previsti all'articolo 1, primo comma, della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28, è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1973, il limite di impegno di spesa di lire 57 milioni. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 57 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 - 1987.

Art. 2

(1) Sono ammissibili al contributo previsto dal precedente articolo le opere comprese nei piani annuali approvati ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1963, n. 17, 5 novembre 1968, n. 40, e della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 28, per la quota corrispondente alla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e la somma finanziata nei piani anzidetti, che siano a carico di società cooperative ed altri enti, associazioni e comitati, che posseggano il requisito della personalità giuridica con esclusione dei Comuni, dei loro consorzi e delle comunità di valle.

Art. 3

(1) Alla copertura dell'onere di lire 57 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973 si provvede con una quota di pari ammontare delle maggiori entrate accertate nel corrente esercizio finanziario sul gettito della sovrimposta provinciale sui redditi dei fabbricati e dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e professioni ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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