(1) Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e in quanto non in contrasto con essa, si applicano al personale addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica le disposizioni di cui alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, osservando allo scopo la corrispondenza tra le singole carriere e qualifiche, fissata nella tabella B allegata alla presente legge.
(2) I termini collegati per il personale dell'Amministrazione provinciale alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, decorrono, per quanto attiene al personale insegnante e non insegnante, addetto all'addestramento professionale agricolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Il disposto di cui agli articoli 46, 47, 48 e 52 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, retroagisce per il personale addetto alla formazione professionale agricola alla data del 9 marzo 1972.