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a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 1  delibera sentenza

(1)I titolari di concessioni o autorizzazioni per medie e grandi derivazioni sono in seguito denominati concessionari.  2)

(2)  Gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle medie e grandi derivazioni idroelettriche concesse o che siano esercitate in base ad autorizzazione provvisoria all'esercizio, aventi opere di presa nel territorio della provincia di Bolzano. I concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Qualora la Provincia non ritiri tale energia, i concessionari devono corrispondere semestralmente alla Provincia lire 6,20 per ogni kWh non ritirato. Il compenso unitario di lire 6,20 viene modificato, sentito l'ENEL, con decreto del Presidente della giunta provinciale proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5%, del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso. Il compenso unitario viene corrisposto a partire dal 20 gennaio 1972. Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico da torrente Avisio con opera di presa in località Stramentizzo spetta alla Provincia di Bolzano un terzo dell'energia o del corrispondente compenso in denaro di cui al presente articolo. 3)

(3)  La quantità dell'energia da fornire dai concessionari in base all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, è ceduta alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, o alla società di cui all'articolo 10 dello stesso decreto nonché a società controllate o partecipate dalla medesima società, previo accordo fra la Provincia e il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige, ed è determinata come segue:

  1. per la consegna annua valutata sul lato alta tensione: kWh 400 per kW di potenza nominale media;
  2. per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: kWh 300 per kW di potenza nominale media.

(4)  I concessionari, qualora la Provincia o le società di cui al comma 3 non ritirino tale energia, devono corrispondere semestralmente alla Provincia un compenso per ogni kWh non ritirato. Tale compenso può assumere i valori in dipendenza del punto di consegna di cui al comma 3, lettere a) e b), ed è determinato dal seguente quoziente: sovraccanone annuo per kW di potenza nominale media di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, diviso per il numero delle kWh per kW di potenza nominale corrispondente al rispettivo punto di consegna di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

(5)  L'energia fornita dai concessionari alla Provincia deve essere consegnata alla centrale di produzione o sulla linea di trasporto o di distribuzione ad alta tensione collegata con la centrale stessa o con la sottostazione di trasformazione annessa o nella cabina di trasformazione a bassa tensione.4) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008 - Giurisdizione speciale Tribunale superiore delle acque pubbliche - concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - art. 13 Statuto di autonomia - determinazione ex novo da parte della Provincia del compenso dovuto dai concessionari per l'energia non ritirata - illegittimo discostamento dalla base fissa stabilita dalla norma statutaria
massimeDelibera N. 433 del 12.02.2007 - Grandi derivazioni a scopo idroelettrico - determinazione del compenso unitario per energia non ritirata - Revoca della Delibera della Giunta Provinciale n. 4812 del 18.12.2006
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
3)
L'art. 1, comma 2, è stato così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
4)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33, e successivamente modificato dall'art. 28 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1

Art. 2

(1)  L'energia di cui all'articolo 1 deve essere fornita dal concessionario con la potenza di cui all'articolo 4, nel punto della linea ad alta tensione o nella cabina di trasformazione a bassa tensione indicato dall'Amministrazione provinciale.5) 

(2)  Quando il concessionario è presente con proprie linee ad alta tensione nella zona in cui l'Amministrazione provinciale chiede la fornitura di energia, l'Amministrazione chiede al concessionario l'allacciamento. Entro 30 giorni dalla data della richiesta il concessionario deve comunicare all'Amministrazione provinciale le condizioni per l'esecuzione della derivazione ed il relativo preventivo di spesa.

(3)  La spesa per la derivazione deve limitarsi ai lavori strettamente necessari per l'esecuzione della derivazione e dell'eventuale sezionamento della linea. La spesa comprenderà il costo a piè d'opera dei materiali impiegati, più la manodopera e le spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti. In mancanza di accordo tra le parti in merito alla modalità ed alla spesa per la derivazione, deciderà il comitato provinciale dei prezzi.

(4)  Il concessionario, avuta la comunicazione di accettazione delle condizioni di derivazione, esegue, salvo diversi accordi con l'Amministrazione provinciale, entro 60 giorni dal versamento del relativo importo i lavori necessari per la derivazione elettrica.

5)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.

Art. 3

(1)  Quando l'Amministrazione provinciale chiede la consegna dell'energia da parte di un concessionario in una zona attraversata da linee ad alta tensione di enti o imprese diverse dal medesimo, ma collegate con la centrale dello stesso, l'energia viene fornita sulla linea disponibile nella zona, dal soggetto diverso dal concessionario, tenuto conto delle perdite su questa linea.

(2)  In tal caso l'Amministrazione provinciale rivolge la richiesta di derivazione di cui all'articolo 2 all'esercente della linea, diverso dal concessionario, e corrisponde allo stesso un compenso pari al costo del vettoriamento. In caso di disaccordo tra le parti circa tale costo decide il comitato provinciale dei prezzi.

Art. 4

(1)  Nel caso contemplato al secondo comma dell'articolo 2 l'Amministrazione provinciale stipula con il concessionario la convenzione per il ritiro dell'energia.

(2)  Nel caso contemplato al primo comma dell'articolo 3 l'Amministrazione provinciale stipula, oltre alla convenzione di cui al comma precedente, una convenzione per il vettoriamento con l'esercente la linea ad alta tensione.

(3)  Per ogni concessione di cui al secondo comma dell'articolo 1 la potenza massima di prelievo, in kW, salvo diverso accordo con il concessionario, è data dal prodotto 0,0251 per la potenza nominale media di concessione. Per ogni concessione di cui al terzo comma dell'articolo 1, la potenza massima di prelievo, in kW, salvo diverso accordo con il concessionario, è data dal prodotto della potenza nominale media di concessione per 0,0456 se consegnata in alta tensione e per 0,0342 se consegnata in cabina di trasformazione in bassa tensione. Entro tale potenza, l'Amministrazione provinciale ha facoltà di utilizzare l'energia secondo le proprie necessità.6) 

(4)  Le convenzioni avranno di regola la durata di un anno e si rinnovano tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da parte dell'Amministrazione provinciale o da parte del concessionario con il consenso della Provincia almeno tre mesi prima della scadenza.7) 

(5)  In ordine alle condizioni di fornitura e per eventuali forniture di integrazione alle imprese distributrici si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capitolo sesto del provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e successive modificazioni ed integrazioni.

6)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.
7)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.

Art. 5

(1)  La misurazione dell'energia fornita viene effettuata normalmente sul lato alta tensione in un posto il più possibile vicino al punto di consegna.

(2)  Quando la misurazione dell'energia, fornita in base al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, viene effettuata sul lato bassa tensione il concessionario ha diritto ad un compenso per ogni kWh fornito, fino al 3% del compenso unitario di cui all'articolo 1 della presente legge.8) 

(3)  Le linee di allacciamento ad alta tensione fino ai gruppi di misura vengono mantenute a cura e spese dell'impresa che distribuisce l'energia.

8)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.

Art. 6

(1)  L'energia ritirata viene destinata all'approvvigionamento delle zone non o non sufficientemente provviste di energia elettrica, comunque non approvvigionate dall'ENEL, per tutti gli usi specificati nel provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961. Deve trattarsi di centri abitati o di nuclei abitati e case sparse i quali sono suscettibili di essere approvvigionati mediante cessione di energia di cui all'articolo 1 della presente legge e mediante piani di elettrificazione, in modo da consentire un moderno standard di vita civile e di esercizio di attività agricole, industriali e turistiche.

(2)  A tale scopo la Provincia si avvale delle imprese esistenti degli enti locali in grado di distribuire l'energia ceduta nella zona interessata e, in mancanza e fino a quando l'approvvigionamento non può essere assunto da una tale impresa, dell'impresa distributrice locale comunque in grado di assicurare l'approvvigionamento; in tal caso l'energia ceduta e distribuita su richiesta della Provincia non è calcolata ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

(3)  L'Amministrazione provinciale cede l'energia alle imprese distributrici di cui al comma precedente alle tariffe di cui al capitolo sesto del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 ridotte fino al 20% con riguardo alle condizioni tecnico-economiche dell'impresa distributrice.

Art. 7

(1)  Con decreto del Presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, vengono stabilite le tariffe di utenza da applicarsi nella Provincia di Bolzano, valevoli, salvo modifica delle tariffe CIP, per un periodo non inferiore ad un anno. Le tariffe stabilite dall'Amministrazione provinciale non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP e possono essere ridotte rispetto a queste ultime fino al 20% per i seguenti usi, in ordine di precedenza:9) 

  1. usi di forza motrice di cui al cap. V/A/1 fino a 10 kW di potenza impegnata, usi agricoli di cui al cap. V/A/5 ed uso di consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al cap. V/A/6 del provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961;
  2. uso di piccole e medie industrie, esclusi gli autoproduttori, quando il consumo di energia incide in percentuale rilevante, da definirsi nel regolamento, sul prezzo del prodotto finito.
    L'applicazione della tariffa ridotta è subordinata all'osservanza da parte del responsabile dell'industria della precedenza nell'assunzione di personale dei cittadini residenti, ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, delle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, delle norme dello statuto dei lavoratori e di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nonché dell'impegno di consentire continui controlli da parte dell'Amministrazione provinciale sull'osservanza medesima;
  3. uso di illuminazione pubblica di cui al cap. I del provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961;
  4. uso di forza motrice per l'esercizio di funivie bifuni e funivie monofuni ad agganciamento automatico, con potenza impegnata superiore a 30 kW;
  5. usi domestici. 10)

(2)  Le imprese distributrici possono chiedere semestralmente entro il 31 luglio ed il 31 gennaio all'Amministrazione provinciale il rimborso della quota di minor incasso risultante dall'applicazione delle tariffe provinciali rispetto a quelle stabilite dal CIP.

(3)  L'Amministrazione provinciale accerta gli utenti di cui alle lettere b) e d) che hanno diritto alle tariffe agevolate e lì comunica alle imprese distributrici.

9)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.
10)
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 3 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.

Art. 8   delibera sentenza

(1)  Gli introiti di cui all'articolo 1 ed all'articolo 6 della presente legge provinciale e di cui all'articolo 8, comma 7, della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, affluiscono al fondo di sviluppo energetico. Tale fondo è destinato a:

  1. finanziare l'onere per il vettoriamento dell'energia;
  2. compensare il minor introito delle imprese distributrici cagionato dall'applicazione delle tariffe ridotte a norma dell'articolo 7;
  3. finanziare in zone montane l'esecuzione di nuovi allacciamenti di nuclei o case sparse, piani di elettrificazione e potenziamenti di reti elettriche da parte dei comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali con un contributo fino al 90% della spesa ammissibile e da parte delle imprese elettriche distributrici e dell'ENEL con un contributo fino al 85%. I lavori possono comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia, ivi comprese le derivazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18;
  4. restituire al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige l'importo spettantegli dai concessionari ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e sue modifiche e integrazioni;
  5. provvedere direttamente all'acquisto o all'esecuzione di impianti di trasformazione e relative opere di allacciamento per metterli a disposizione delle imprese elettriche locali al fine di rendere possibile, nei casi di urgenza, il ritiro di energia elettrica dai concessionari;
  6. 11)
  7. 11)

(2)  La Giunta provinciale approva programmi annuali di piani di elettrificazione da ammettere a contributo.

(3)  La domanda per la concessione del sussidio e del contributo, di cui alle lettere f) e g), indirizzata all'ufficio fonti di energia, deve comprendere una relazione tecnico-economica e un preventivo dettagliato.

(4)  La Giunta provinciale nel concedere il sussidio o il contributo di cui alle lettere f) e g) ne determina le condizioni e la misura. Il contributo è corrisposto per metà dell'ammontare come acconto e per metà dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.12) 

massimeDelibera N. 3769 del 18.10.2004 - Approvazione die nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici. Revoca della delibera del 29.05.1995, n. 2733
11)
Le lettere f) e g) sono state abrogate dall'art. 2, comma 7, lettera c), della L.P. 7 luglio 2010, n. 9.
12)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33, e successivamente modificato dalla L.P. 14 luglio 1982, n. 24, e dall'art. 10 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.

Art. 9    delibera sentenza

(1)  Alle domande di contributo per la realizzazione di opere, di cui alla lettera c) dell'articolo 8, deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. relazione illustrativa dell'opera;
  2. corografia in scala 1:25.000;
  3. preventivo sommario di spesa.

(2)  I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale previa presentazione del progetto esecutivo, che deve comprendere la seguente documentazione in duplice copia:

  1. relazione tecnica;
  2. disegni;
  3. computo metrico estimativo.

(3)  I Comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, su richiesta dell'Amministrazione provinciale, devono presentare copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale devono risultare l'impegno all'esecuzione delle opere ed il piano finanziario.

(4)  L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire.

(5)  I Comuni, i loro consorzi e le comunità comprensoriali, che non esercitano attività elettriche, possono affidare la costruzione delle opere ed il loro esercizio alle imprese distributrici di cui all'articolo 6.

(6)  I contributi sono corrisposti in un'unica soluzione dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione provinciale. Possono tuttavia essere corrisposti fino a 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base a stati di avanzamento dei lavori; l'ultima rata viene corrisposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

(7)  Qualora si verifichi un aumento maggiore del 10% al costo approvato delle opere ed ammesso a contributo, la Giunta provinciale, dopo avvenuto accertamento della regolare esecuzione delle opere, può approvare detto aumento al costo accertato da parte dell'ufficio competente e concedere eventualmente per l'accertata differenza un contributo integrativo.

(8)  I contributi possono essere revocati, qualora il richiedente non rispetti il termine per l'esecuzione delle opere stabilito dalla Giunta provinciale.

(9)  È ammesso il cumulo del contributo, di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 8, con altre provvidenze ottenute dai beneficiari per le stesse opere.

(10)  Su proposta dell'ufficio provinciale acque pubbliche e fonti di energia, l'Assessore competente in materia, nei casi di accertata urgenza e ai soli fini del contributo provinciale, può rilasciare l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori. In tal caso gli acquisti dei materiali e l'esecuzione delle opere sono sempre fatti a rischio e pericolo del richiedente l'autorizzazione.13) 

massimeDelibera 26 novembre 2012, n. 1758 - Modifiche alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1803 del 08.11.2010 - Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici
massimeDelibera N. 3769 del 18.10.2004 - Approvazione die nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici. Revoca della delibera del 29.05.1995, n. 2733
13)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.

Art. 10 (Norme di procedura)

(1)  Entro 15 giorni dalla notifica del decreto di concessione o dal rilascio dell'autorizzazione all'inizio dell'esercizio, i concessionari di una grande derivazione idroelettrica devono presentare all'Amministrazione provinciale una denuncia contenente le seguenti indicazioni:

  1. ditta concessionaria ed il nome e cognome di colui che la rappresenta;
  2. denominazione dell'impianto;
  3. estremi del decreto di concessione di cui all'articolo 15 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, o decreto di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, precisando i corsi d'acqua derivati, la portata media e massima, il salto legale e la potenza nominale media di concessione;
  4. le caratteristiche dei motori idraulici e dei generatori elettrici.

(2)  I concessionari devono denunciare preventivamente all'Amministrazione provinciale tutte le modificazioni agli impianti di derivazione e produzione. Nel caso di cessione, rinuncia o decadenza della concessione il concessionario deve farne denuncia entro i 15 giorni successivi.

(3)  L'Amministrazione provinciale ha facoltà di richiedere ai concessionari ed all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione i dati di produzione elettrica annua dei singoli impianti in concessione.

Art. 11

(1)  I concessionari di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge comunicheranno all'Amministrazione provinciale entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno i kWh ad essa forniti nei semestri 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.14) 

(2)  La liquidazione del compenso unitario viene fatta dall'Amministrazione provinciale entro il 20 agosto, rispettivamente 20 febbraio.

(3)  Il pagamento del compenso deve essere effettuato direttamente al tesoriere provinciale entro il 31 agosto e la fine di febbraio di ogni anno.

(3/bis)  L'Amministrazione provinciale provvede comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno a versare al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige l'importo del sovraccanone corrispondente alla potenza nominale media di concessione.15) 

(4)  Il termine di prescrizione per il conguaglio degli errori di liquidazione, nonché il conguaglio per modifiche o rettifica della potenza nominale media di concessione è quello stabilito dalle leggi statali in materia.16) 

14)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.
15)
Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.
16)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 15 novembre 1973, n. 71.

Art. 12 (Sanzioni amministrative)

(1)  Il concessionario che non effettui entro i termini stabiliti il pagamento di cui all'articolo 11 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 213 a Euro 2.117. L'ammontare è stabilito dal capo della ripartizione competente in materia tenendo conto delle circostanze e dell'entità del pagamento omesso.17) 

(2)  Constatato l'inadempimento di un concessionario, il capo della stessa ripartizione lo invita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad adempiere immediatamente ai suoi obblighi ed a presentare entro i successivi 15 giorni la giustificazione per il ritardato pagamento. Trascorso tale termine la Giunta provinciale decide in via definitiva.

(3)  Il concessionario che non faccia la denuncia di cui agli articoli 10 e 14 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 708. Il caporipartizione di cui al secondo comma può ammettere il trasgressore a pagare al tesoriere provinciale entro 15 giorni dalla contestazione metà della somma dovuta per la trasgressione.17) 

(4) 18) 

(5)  Oltre al pagamento delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il concessionario è tenuto a corrispondere l'interesse moratorio del 5%.

(6)  Il compenso unitario dovuto e non pagato in tutto o in parte nei termini e nei modi prescritti dalla presente legge e gli interessi moratori sono recuperati secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.19) 

17)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
18)
Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.
19)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 15 novembre 1973, n. 71, e successivamente modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 13

(1)  Agli oneri di cui all'articolo 8, primo comma, previsti in ragione annua massima di lire 1.200 milioni, si fa fronte con i proventi di cui agli articoli 1 e 6 della legge stessa.20) 

(2)  Per l'anno 1972 è autorizzata la spesa di lire 880 milioni. Per gli anni successivi lo stanziamento è stabilito per ciascun anno con legge di bilancio in funzione del gettito presunto dell'entrata di cui agli articoli 1 e 6.

(3)  Per ciascuno degli anni dal 1972 al 1977 compreso per finanziare le opere di cui all'articolo 8, lettera c), primo comma, della presente legge, non potrà essere destinata una somma inferiore a lire 600 milioni.21) 

(4)  Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa della Provincia per l'esercizio finanziario 1972 e successivi saranno istituiti gli appositi capitoli per l'attuazione della presente legge.

(5)  Gli importi non impegnati nell'esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi, soltanto per gli scopi di cui alla lettera c) del primo comma del citato articolo 8.

20)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.
21)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 21 gennaio 1975, n. 10.

Art. 14 (Norma transitoria)

(1)  La denuncia di cui all'articolo 10 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per derivazioni concesse o autorizzate in via provvisoria anteriormente a tale data.

(2)  Le imprese distributrici devono trasmettere all'Amministrazione provinciale planimetrie in scala adeguata contenenti gli elettrodotti ad alta tensione che si sviluppano sul territorio della provincia al 20 gennaio 1972.

(3)  Con le stesse modalità devono essere comunicate annualmente eventuali variazioni agli elettrodotti.

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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