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a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 12 (Sanzioni amministrative)

(1)  Il concessionario che non effettui entro i termini stabiliti il pagamento di cui all'articolo 11 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 213 a Euro 2.117. L'ammontare è stabilito dal capo della ripartizione competente in materia tenendo conto delle circostanze e dell'entità del pagamento omesso.17) 

(2)  Constatato l'inadempimento di un concessionario, il capo della stessa ripartizione lo invita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad adempiere immediatamente ai suoi obblighi ed a presentare entro i successivi 15 giorni la giustificazione per il ritardato pagamento. Trascorso tale termine la Giunta provinciale decide in via definitiva.

(3)  Il concessionario che non faccia la denuncia di cui agli articoli 10 e 14 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 708. Il caporipartizione di cui al secondo comma può ammettere il trasgressore a pagare al tesoriere provinciale entro 15 giorni dalla contestazione metà della somma dovuta per la trasgressione.17) 

(4) 18) 

(5)  Oltre al pagamento delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il concessionario è tenuto a corrispondere l'interesse moratorio del 5%.

(6)  Il compenso unitario dovuto e non pagato in tutto o in parte nei termini e nei modi prescritti dalla presente legge e gli interessi moratori sono recuperati secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.19) 

17)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
18)
Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.
19)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 3 della L.P. 15 novembre 1973, n. 71, e successivamente modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.
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