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a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 1  delibera sentenza

(1)I titolari di concessioni o autorizzazioni per medie e grandi derivazioni sono in seguito denominati concessionari.  2)

(2)  Gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle medie e grandi derivazioni idroelettriche concesse o che siano esercitate in base ad autorizzazione provvisoria all'esercizio, aventi opere di presa nel territorio della provincia di Bolzano. I concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Provincia autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Qualora la Provincia non ritiri tale energia, i concessionari devono corrispondere semestralmente alla Provincia lire 6,20 per ogni kWh non ritirato. Il compenso unitario di lire 6,20 viene modificato, sentito l'ENEL, con decreto del Presidente della giunta provinciale proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5%, del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso. Il compenso unitario viene corrisposto a partire dal 20 gennaio 1972. Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico da torrente Avisio con opera di presa in località Stramentizzo spetta alla Provincia di Bolzano un terzo dell'energia o del corrispondente compenso in denaro di cui al presente articolo. 3)

(3)  La quantità dell'energia da fornire dai concessionari in base all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, è ceduta alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, o alla società di cui all'articolo 10 dello stesso decreto nonché a società controllate o partecipate dalla medesima società, previo accordo fra la Provincia e il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige, ed è determinata come segue:

  1. per la consegna annua valutata sul lato alta tensione: kWh 400 per kW di potenza nominale media;
  2. per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: kWh 300 per kW di potenza nominale media.

(4)  I concessionari, qualora la Provincia o le società di cui al comma 3 non ritirino tale energia, devono corrispondere semestralmente alla Provincia un compenso per ogni kWh non ritirato. Tale compenso può assumere i valori in dipendenza del punto di consegna di cui al comma 3, lettere a) e b), ed è determinato dal seguente quoziente: sovraccanone annuo per kW di potenza nominale media di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, diviso per il numero delle kWh per kW di potenza nominale corrispondente al rispettivo punto di consegna di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

(5)  L'energia fornita dai concessionari alla Provincia deve essere consegnata alla centrale di produzione o sulla linea di trasporto o di distribuzione ad alta tensione collegata con la centrale stessa o con la sottostazione di trasformazione annessa o nella cabina di trasformazione a bassa tensione.4) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008 - Giurisdizione speciale Tribunale superiore delle acque pubbliche - concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - art. 13 Statuto di autonomia - determinazione ex novo da parte della Provincia del compenso dovuto dai concessionari per l'energia non ritirata - illegittimo discostamento dalla base fissa stabilita dalla norma statutaria
massimeDelibera N. 433 del 12.02.2007 - Grandi derivazioni a scopo idroelettrico - determinazione del compenso unitario per energia non ritirata - Revoca della Delibera della Giunta Provinciale n. 4812 del 18.12.2006
2)
L'art. 1, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
3)
L'art. 1, comma 2, è stato così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
4)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33, e successivamente modificato dall'art. 28 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1
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