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a) Legge provinciale 21 giugno 1971, n. 81)
Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici

1)
Pubblicata nel B.U. 29 giugno 1971, n. 26.

Art. 1

(1)  Chiunque viola le prescrizioni contenute nel vincolo paesaggistico di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 46 a Euro 1.611. 2) 3)

(2)  La sanzione pecuniaria del precedente comma è comminata qualora sia impossibile a causa della natura della contravvenzione l'applicazione dei provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 99  della medesima legge. 4)

2)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
3)
L’art. 1, comma 1, è stato così modificato dall’art. 8, comma 1, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.
4)
L’art. 1, comma 2, è stato così modificato dall’art. 8, comma 2, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.

Art. 2   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale determina con propria deliberazione da pubblicarsi nei modi di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro i limiti di cui al primo comma del precedente articolo il minimo ed il massimo delle sanzioni amministrative con riferimento alle singole categorie di beni tutelati ed al tipo della trasgressione. 5) 

massimeDelibera 5 marzo 2012, n. 326 - Rideterminazione e semplificazione delle sanzioni amministrative per violazioni di vincoli paesaggistici – revoca della delibera n. 1030 dd. 31 marzo 2003
5)
Nel testo tedesco dell’art. 2, comma 1, le parole “Der Landesausschuß” sono state sostituite dalle parole “Die Landesregierung” dall’art. 8, comma 3, della L.P. 19 agosto 2021, 9. L’art. 2, comma 1, è stato così modificato dall’art. 8, comma 4, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.

Art. 3

(1)  Se non diversamente disciplinato nel rispettivo decreto di vincolo paesaggistico, per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è competente la Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio. 6) 

6)
L'art 3 è stato prima sostituito dall'art. 19 della L.P. 4 maggio 1982, n. 18, e successivamente dall’art. 8, comma 5, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.

Art. 4 7) 

7)
L’art. 4 è stato abrogato dall’art. 8, comma 6 della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.

Art. 5 8)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)
L’art. 5 è stato abrogato dall’art. 8, comma 6 della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.
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