Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1970, n. 10.
(1) Le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche a favore di coloro i quali potevano beneficiare del concorso negli interessi ai sensi della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 10, purché entro il termine improrogabile di un anno dell'entrata in vigore della presente legge presentino domanda alla Giunta provinciale per ottenere il contributo.