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a) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 11)
Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione

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1)

Pubblicata nel B.U. 14 gennaio 1958, n. 2.

Art. 1

(1) Allo scopo di permettere ai bisognosi, purché meritevoli, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un comune della provincia, e ad altri cittadini, purché residenti stabilmente nella provincia stessa.

(2) Gli interventi finanziari della Provincia si effettueranno su apposito stanziamento:

  • a)  in forma di borse di studio e contributi fino ad un importo massimo di lire 500.000 a favore: - di studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere;
    • -  di studenti di scuole statali o private di istruzione media;
    • -  di studenti di scuole medie d' obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza, per raggiungere tale fine, devono essere ospitati in convitti o presso privati nell'ambito del comune oppure in zona contermine, in cui esiste una scuola media d'obbligo;
  • b)  in forma di premi e sussidi fino all' ammontare massimo di lire 2.000.000 a cittadini italiani che frequentano scuole di grado superiore nazionale od estere, nonché corsi nazionali od esteri a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la Provincia ravvisi l'opportunità. 2)
2)

L'art. 1 è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 21 giugno 1971, n. 7.

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