(1) Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto- legge 27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, quando siano indetti rispettivamente con legge o con decreto del Presidente della giunta regionale o provinciale, previa deliberazione di giunta.