(1) Per la revisione in lingua originale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, dei film in lingua tedesca, da proiettare in provincia di Bolzano, sono istituite tre sezioni, aventi sede in Bolzano, delle commissioni di revisione cinematografica previste dagli articoli 2 e 3 della predetta legge.
(2) Ciascuna sezione è composta:
- del presidente del tribunale di Bolzano o di un magistrato di detto tribunale da lui designato, che la presiede;
- di un professore di ruolo di un istituto di istruzione secondaria;
- di tre membri di cui uno, esperto, designato dalla provincia di Bolzano, uno, noleggiatore o importatore di film ed il terzo giornalista. Questi ultimi due membri sono scelti da terne designate dalle associazioni locali di categoria, ove esistenti.
(3) Almeno tre dei componenti di ciascuna sezione appartengono al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.
(4) I componenti della sezione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Presidente della giunta provinciale di Bolzano.
(5) Le funzioni di segretario di ogni sezione sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata, in servizio presso il vicecommissariato del Governo in Bolzano.2)