In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 3051)
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto

1)
Pubblicato nella G.U. 30 luglio 1988, n. 178.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1    delibera sentenza

(1)  Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano.

(2)  Ciascuna sezione di controllo è costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di controllo.

(2-bis)  Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano.

(2-ter)  Per le sezioni e per la procura con sede a Bolzano è istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella tabella D di cui al comma successivo.

(2-quater)  Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati indicati nelle tabelle A, B, C e D, allegate al presente decreto. I magistrati di cui alle tabelle A e C, nonché i dirigenti di cui alle tabelle B e D sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale di cui alle tabelle C e D si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.

(2-quinquies)  Per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla tabella B, il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del Presidente della Corte dei conti.

(2-sexies)  Alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.2) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 252 - Conflitto di attribuzione tra enti – Corte dei conti – acquisizione di documentazione in forma generalizzata – censura del modo di esercizio della funzione giudiziaria – spetta alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005 - Contratto collettivo di lavoro dei dipendenti provinciali - Non è soggetto a certificazione della Corte dei conti di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio
2)
L'art. 1 è stato modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 2     delibera sentenza

(1)  Il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento. 3)

(2)  Il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Bolzano.4) 3)

massimeCorte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237 - Impugnazione di varie disposizioni del decreto legge n. 101/2013 (Disposizioni urgenti per la razionalizzaione nelle PA) contertito dalla legge n. 125/2013 - limitazioni agli incarichi di consulenza - visite ispettive statali - assunzione di lavoratori precari interpretazione nel senso del rispetto delle competenze statutarie
3)
I commi 1 e 2 dell'art. 2 sono stati così modificati dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. del 14 settembre 2011, n. 166.
4)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 2-bis (Competenze della Corte dei conti in materia di contratti collettivi del personale).

(1) Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto.

(2)  In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate. 5)

5)
L’art. 2-bis è stato inserito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 31 luglio 2023, n. 113.

Art. 3-46) 

6)
Abrogati dall'art. 13 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 5

(1)  Le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano sono altresì competenti, secondo le norme vigenti, al controllo di legittimità sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli organi dello Stato aventi sede nelle due province.

(2)  I consiglieri che fanno parte delle sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede in Trento e Bolzano, sono delegati al controllo dei suddetti atti dal Presidente della Corte dei conti con proprio decreto.7) 

7)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 6     delibera sentenza

(1)  Per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,  degli enti locali, nonché degli altri enti pubblici di cui all'articolo79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  per lo svolgimento dell'attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti.  Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte può chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.  8)

(2)  Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati.

(3)  Il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili.9) 

(3-bis) La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.  10)

(3-ter)  La Regione e le Province possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. 11)

massimeCorte costituzionale - sentenza219 - Decreto legislativo n. 149/2011 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni) – federalismo fiscale – patto di stabilità interna – illegittimità di meccanismi premiali e sanzionatori automatici nei confronti delle regioni e province autonome – illegittimità di ulteriori forme di controllo governativo sui conti pubblici oltre a quello esercitato dalla Corte dei Conti
massimeCorte costituzionale - sentenza 26 marzo 2013, n. 60 - Corte dei Conti - poteri di vigilanza sulla finanza degli enti locali e dell'Azienda sanitaria - ulteriore controllo rispetto a quello attribuito alla Provincia
8)
L'art. 6, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), del D.Lgs. del 14 settembre 2011, n. 166  e successivamente dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 marzo 2016, n. 43.
9)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
10)
Il comma 6-bis dell'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. del 14 settembre 2011, n. 166, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 marzo 2016, n. 43.
11)
Il comma 6-ter dell'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. del 14 settembre 2011, n. 166.

Art. 7  12) 

12)
Gli articoli 7 e 8 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. del 14 settembre 2011, n. 166.

Art. 8 12)

12)
Gli articoli 7 e 8 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 5, del D.Lgs. del 14 settembre 2011, n. 166.

Art. 913) 

13)
L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 1997, n. 385.

Art. 10   delibera sentenza

(1)  Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio Regionale. 14)

(2)  Alla decisione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno.

(3)  La decisione e la relazione sono trasmesse al Presidente del consiglio regionale o ai presidenti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, che le sottopongono ai rispettivi consigli unitamente alla relazione della giunta.

(4)  Copia della decisione e della relazione viene trasmessa ai competenti commissari del Governo.

massimeCorte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72 - Parificazione del rendiconto generale della Regione - pretesa della Corte dei conti di un controllo preventivo di legittimità dei regolamenti regionali - inammissibilità del ricorso
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001 - Giudizio di conto sulla gestione contabile dei consigli regionale e provinciali
14)
L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. del 14 settembre 2011, n. 166.

Art. 10-bis    delibera sentenza

(1)  Per l'attività giurisdizionale delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano e delle relative procure si applicano le leggi sulla disciplina dell'ordinamento e delle procedure della Corte dei conti, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4.

(2)  Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero la cui ultima residenza era nei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono di competenza della rispettiva sezione giurisdizionale provinciale.

(3)  Nei giudizi presso la sezione di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

(4)  Spetta all'ente pubblico che ha subito il danno il risarcimento conseguente alla condanna del dipendente pubblico o dell'amministratore.15) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 184 del 12.06.2007 - Responsabilità erariale - Definizione del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato con la sentenza di primo grado.
15)
L'art. 10-bis è stato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 11

(1)  Sono abrogate le norme contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.

Art. 12

(1)  Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome.16) 

(1-bis)  Alle sezioni e alle procure indicate al comma 1 può  essere assegnato, in posizione di comando, personale appartenente alla Provincia autonoma di riferimento ovvero alla regione e ad altri enti pubblici compresi nel sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ferma restando la facoltà  della Corte di chiedere personale in comando anche da altri enti pubblici, la regolazione e la programmazione delle predette assegnazioni in comando, anche con riguardo all'attivazione di eventuali procedure di stabilizzazione secondo l'ordinamento della Corte dei conti, sono stabilite con decreti approvati d'intesa tra il Presidente della Corte e il Presidente della Regione ovvero il Presidente della Provincia autonoma di riferimento, che intervengono nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza degli enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. I singoli provvedimenti di assegnazione e revoca del comando sono disposti dall'ente interessato su richiesta dei Presidenti di ciascuna Sezione o del Procuratore regionale interessati, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti. 17)

16)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
17)
L'art. 12, comma 1-bis, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.Legs. 14 luglio 2022, n. 107.

TITOLO II
Disposizioni per il personale di magistratura e amministrativo delle sezioni e della procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano18)

Art. 13

(1)  I posti di pianta organica delle sezioni e della relativa procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.19) 

19)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 146) 

6)
Abrogati dall'art. 13 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 15

(1)  Per la copertura dei posti della qualifica iniziale di magistrato delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, sono banditi dal Presidente della Corte dei conti appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Presidente della Corte, su delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano, rappresentata come previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.20) 

(1-bis)  A detti concorsi possono partecipare anche impiegati della provincia e delle amministrazioni locali che abbiano gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia.20) 

(1-ter)  I concorsi di cui al primo comma si svolgono a Bolzano.20) 

(2)  La commissione d'esame, secondo quanto previsto dalle norme sui concorsi a magistrato della Corte dei conti, è nominata dal Presidente della Corte dei conti ed è composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal consiglio di presidenza, d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal comma 1.

(3)  Nei suddetti concorsi hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.

(4)  I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al presente articolo possono essere trasferiti soltanto a domanda e dopo dieci anni dalla data di nomina.

20)
Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

Art. 16

(1)  Le prove di concorso per i posti di cui all'articolo 15 devono tener conto anche del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della Provincia di Bolzano.

Art. 17

(1)  Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti è della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa può provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno.21) 

(1-bis)  La dotazione organica di ciascuna sezione di controllo di cui alle tabelle A e C allegate al presente decreto include due consiglieri nominati con le modalità  e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 e dalle conseguenti disposizioni regolamentari del Consiglio di presidenza, concernenti i consiglieri di nomina governativa, sulla base di designazione, rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano. La nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto fino al collocamento a riposo dello stesso. L'assegnazione alla sezione di prima nomina ha la durata minima di 10 anni. Alla scadenza, i consiglieri nominati ai sensi del presente articolo possono essere assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo con carenza di organico avente sede a Trento e a Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente di sezione. 22)

(1-ter)  I presidenti delle sezioni di controllo assicurano che le rispettive deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno tre magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. Nel caso di cui all'articolo 10 il presidente del collegio composto dalle sezioni riunite regionali assicura che le deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma 1-bis. 23)

21)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
22)
L'art. 17, comma 1-bis, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. del 14 settembre 2011, n. 166, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.  Vedi anche l'art 4, comma 1 (Disposizione transitoria), del D.Lgs 14 luglio 2022, n. 107.
23)
L'art. 17, comma 1-ter, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 107.

Art. 18

(1)  Si applicano ai magistrati di cui al presente titolo le disposizioni del titolo I, nonché quelle di cui agli articoli 18, 20, 42, commi primo e secondo, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Presidente del Consiglio dei Ministri o Presidente della Corte dei conti in relazione al tipo di atti", e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(2)  Il segretario generale della Corte dei conti fornisce all'ufficio unico di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i dati ed i provvedimenti previsti nell'articolo 42, terzo comma, del medesimo decreto, concernenti i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino Ufficiale di cui al citato articolo 42.

Art. 19

(1)  Al personale amministrativo degli uffici delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, di cui alla tabella D, allegata al presente decreto, si applicano le norme di cui ai titoli I e II, nonché le norme finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.24) 

24)
L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.
18)
La rubrica del titolo II è stata modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212.

TITOLO III
Norme finali e transitorie

Art. 20

(1)  Il primo concorso per la copertura dei posti di referendario da bandirsi a norma dell'articolo 15 deve essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21

(1)  Entro lo stesso termine di cui all'articolo 20 devono essere espletati i concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche funzionali del personale amministrativo.25) 

25)
Vedi l'art. 12 del D.Lgs. 14 giugno 1999, n. 212:

Art. 12

(l) Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono banditi i concorsi per la copertura dei posti di cui alle tabelle B e D. Dopo la copertura di detti posti il personale dei ruoli della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano in posizione di comando presso gli uffici delle sezioni e della procura sarà restituito alle amministrazioni di appartenenza.

Art. 22

(1)  In sede di prima applicazione del presente decreto è chiamato a far parte della sezione di cui all'articolo 3 un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca, nominato ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Art. 23

(1)  I magistrati e il personale amministrativo della Corte dei conti, che risultano assegnati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici della Corte stessa nella provincia di Bolzano, permangono, con il loro consenso, in detta sede, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni di cui alle tabelle C e D.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella A 26)

UFFICI CON SEDE IN TRENTO

 

Personale di magistratura

Sezioni di Controllo

Posti

Presidente di Sezione

1

Consigliere, Primo referendario o referendario

4

Sezione giurisdizionale

 

Presidente di Sezione

1

Consigliere, Primo referendario o referendario

3

Procura presso la Sezione giurisdizionale di Trento

 

Presidente di Sezione

1

Consigliere, Primo referendario o referendario

2

Totale

12

26)
 La tabella A è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 104.

Tabella B 27)

UFFICI CON SEDE IN TRENTO

 

Personale della carriera dirigenziale ed amministrativa

Sezione di controllo

Aree funzionali

Qualifica o profilo

Posti

 

Dirigente

1

Area III

Funzionario amministrativo

16

 

Traduttore

1*

Area II

Assistente

10

Totale

28

Sezione giurisdizionale

Aree

Qualifica o profilo professione e fasce retributive

Posti

Area III

Coordinatore F4/F5/F6

1

 

Funzionario F3/F4/F5

3

 

Collaboratore

F1/F2/F3/F4/F5/F6

 

4

Area II

Operatore amministrativo

Assistente F3/F4/F5/F6

 

4

Area I

Ausiliario F1/F2/F3

1

Totale

13

(*) Anche per analoghe esigenze della Procura regionale e della Sezione giurisdizionale

Procuara regionale presso al Sezione giurisdizionale

Aree funzionali

Qualifica o profilo

Posti

Area III

Funzionario di segreteria

2

 

Collaboratore di segreteria

4

Area II

Assistente amministrativo

1

 

Operatore amministrativo

2

 

Coadiutore

2

Area I

Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera

1

Totale

12

27)
La tabella B è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 104.

Tabella C 28)

UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

 

Personale di magistratura

Sezione di Controllo

Posti

Presidente di Sezione

1

Consigliere, Primo referendario o referendario

4

Sezione giurisdizionale

 

Presidente di Sezione

1

Consigliere, Primo referendario o referendario

3

Procura presso la Sezione giurisdizionale di Bolzano

 

Procuratore regionale

1

Consigliere, Primo referendario o referendario

2

Totale

12

28)
La tabella C è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 104.

Tabella D 29)

UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

 

Personale della carriera dirigenziale ed amministrativa

Sezione di controllo

Aree funzionali

Qualifica o profilo

Posti

 

Dirigente

1

Area III

Funzionario amministrativo

16

 

Traduttore

2

Area II

Assistente

8

Totale

27

Sezione giurisdizionale

 

 

Personale della carriera amministrativa

AREA III

6*

AREA II

4**

ARA I

1***

Totale (compreso il dirigente)

11

* 1 coordinatore, 1 traduttore, 2 funzionari, 2 collaboratori;

** 2 assistenti, 1 operatore, 1 addetto

*** 1 ausiliario.

 

Procura regionale

 

Personale amministrativo

 

AREA III

4+ 2 traduttori

AREA II + AREA I

4

Totale (escluso il dirigente)

10

 

29)
La tabella D è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 14 luglio 2022, n. 104.
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionDisposizioni per il personale di magistratura e amministrativo delle sezioni e della procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction62) Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionAction108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
ActionAction109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
ActionAction110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
ActionAction111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
ActionAction112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
ActionAction113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
ActionAction114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
ActionAction115) Decreto legislativo 14 luglio 2022, n. 107
ActionAction116) Legge 5 agosto 2022, n. 118
ActionAction117) Decreto legislativo 3 ottobre 2022, n. 158
ActionAction118) Legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2
ActionAction119) Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 64
ActionAction120) Decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65
ActionAction121) Decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113
ActionAction122) Legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1
ActionAction123) Decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 143
ActionAction124) Decreto legislativo 26 settembre 2023, n. 147
ActionAction125) Decreto legislativo 22 febbraio 2024, n. 26
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico