(1) Il ruolo speciale per l'insegnamento della seconda lingua, istituito ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è soppresso.
(2) Gli insegnanti elementari che, alla data di pubblicazione del presente decreto, appartengono al ruolo di cui al precedente comma, sono iscritti d'ufficio, anche in soprannumero, nei ruoli previsti dalle lettere c) e d) dell'articolo 13 del presente decreto, in relazione alla appartenenza al gruppo linguistico.
(3) I posti del ruolo di cui alla lettera d) dell'articolo 13 vengono messi a concorso ogni due anni nella misura di una aliquota del 10% del numero complessivo dei posti disponibili.
(4) In concomitanza con detti concorsi, un ulteriore 5% dei posti disponibili del ruolo di cui alla lettera d) dell'articolo 13 viene coperto mediante assegnazione di maestri di ruolo di cui alla lettera b) dello stesso articolo, i quali superino davanti ad apposita commissione un colloquio per l'accertamento della conoscenza della didattica per l'insegnamento della seconda lingua.
(5) Per l'insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano, in attesa della copertura dei posti del relativo ruolo con le modalità indicate nei due precedenti commi, sono utilizzati gli insegnanti di lingua materna italiana che abbiano già insegnato la seconda lingua nelle predette scuole elementari in lingua italiana.
(6) I vincitori dei concorsi di cui al terzo comma ed i maestri di cui al quarto comma sono assegnati alle sedi nelle quali si trovano a prestare servizio i maestri di lingua materna italiana con un minor numero di anni di insegnamento della seconda lingua nelle scuole elementari in lingua italiana.