(1) Spetta alle province di Trento e di Bolzano la decisione delle controversie in materia di spedalità di cui all'articolo 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti alle due province o a regioni diverse, la competenza a decidere si determina in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.