Pubblicato nella G. U. 26 luglio 1974, n. 196.
(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella stessa materia sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.