Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di addestramento, formazione professionale e relativo orientamento esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.