(1) Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati per ragioni di pubblica sicurezza dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al Presidente della giunta provinciale competente.4)
(2) Contro i provvedimenti adottati dall'autorità locale di pubblica sicurezza nelle materie non di competenza delle due Province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al commissario del Governo competente.
(3) Contro i provvedimenti adottati dai Presidenti delle giunte provinciali ai sensi del primo comma del presente articolo e degli articoli 3 e 4, lettera a), del presente decreto, qualora le leggi di pubblica sicurezza non dichiarino la definitività dei corrispondenti provvedimenti, è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, tramite il commissario del Governo.
(4) Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, i ricorsi contro i provvedimenti adottati nelle materie di cui all'articolo 1, primo comma, del presente decreto sono proponibili alla rispettiva Giunta provinciale.