(1) Fino a quando non si sarà provveduto al passaggio di personale regionale alle Province ai sensi dell'articolo 111 dello statuto, le Province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1° gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla Regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione dalle Province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle Province o ad uffici regionali operanti per conto delle Province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.