(1) Agli effetti dell'articolo 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione.
(2) Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.5)
(3) Non si fa luogo a referendum quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accolta perché vi osti la condizione dei luoghi o perché i nuovi comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.
(4) Può ugualmente prescindere dal referendum quando ricorrano le condizioni di cui al secondo comma in caso di proposta di cambiamento di denominazione del comune.