(1) Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.
(2) In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la Regione.